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Concessionario, diritti di sepoltura e pietas verso i defunti
nel 1957 muore mio nonno Lupini Carmine e uno dei figli, in rappresentanza di tutti chiede al comune il rilascio di uno spazio cimiteriale per la costruzione della cappella, “nell’interesse di tutti gli eredi del defunto Lupini Carmine” (Mio nonno)
In calce alla richiesta stessa viene apposta la dicitura ” Si concede” come avveniva al tempo per tutte le concessioni. Nel tempo vengono effettuate varie tumulazioni sia di Lupini Carmine che suoi figli e nel 1962 viene tumulato il marito di una delle figlie. Nel 1965, il Comune di Nereto, nell’ottica di una revisione documentale allega a ognuna di queste concessioni la relativa delibera.
Nel nostro caso, per mero errore formale, la delibera recita: Vista la domanda presentata da Lupini Giuseppe ecc… delibera concedere al sig. Lupini Giuseppe anzichè scrivere : Vista la domanda presentata da Lupini Giuseppe ecc.. delibera concedere agli eredi Lupini Carmine. Nella delibera stessa si fa riferimento alla bolletta di pagamento riportata sulla domanda, al progetto che in verità non esiste perché riferito a una costruzione ante 1967 e all’atto formale di concessione che è la richiesta stessa e non ne esistono altre.
Faccio presente che: nel tempo sono stati tumulati altri figli e la stessa moglie di Lupini Carmine; che è provato da registri cimiteriali che la cappella esisteva almeno 3 anni prima della delibera; che la delibera fa esplicito riferimento alla domanda – concessione del 1954, quindi concede un’area per la costruzione di una cappella che già esiste e su un’area già concessa; che nel tempo, quando sono state necessarie delle autorizzazioni per tumulare parenti non in linea diretta di Lupini Carmine l’autorizzazione è stata data di volta in volta dalle figlie dello stesso Lupini Carmine.
Ora ci troviamo di fronte al fatto che il figlio di Lupini Giuseppe, appellandosi alla sola delibera errata, ritiene di essere l’unico titolare della cappella e oltre a cercare di interrompere la tumulazione di mio padre, a scrivere lettere intimidatorie e richiedere la rimozione della salma di mio padre, ma solo quella
lo scorso anno ha istallato un cancello chiuso a chiave impedendo di fatto a chiunque di far visita ai propri cari.
Abbiamo intimato di rimuoverlo o quantomeno consegnare le chiavi ma nessuna risposta.
Abbiamo chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale per la modifica della delibera, ma dopo un primo accoglimento verbale di modifica della delibera ha risposto dopo diversi mesi e solleciti che non possono intervenire su una modifica sostanziale della delibera (ritengo che la modifica sia soltanto formale e non sostanziale in quanto la cappella è sempre stata sostanzialmente utilizzata da tutti ed è stata concessa agli eredi di Lupini Carmine).
Abbiamo richiesto al Comune anche di intervenire per la riapertura o consegna delle chiavi ma non abbiamo avuto risposta.
Che fare?
Privato









Il fondatore di un sepolcro è chi ha firmato la concessione.
Pertanto il concessionario è Giuseppe Lupini che fonda il sepolcro per seppellirvi i suoi familiari, fra cui Carmine Lupini.
Chi siano i familiari lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria, e se non, vale la sentenza del Consiglio di Stato del 2012 che dice che sono gli ascendenti e discendenti diretti del Fondatore. Alcune Regioni hanno dfinito chi siano i familiari. Per dettagli si veda il quesito Familiari del fondatore – riferimenti normativi
A prescindere da chi sia il concessionario, nessuno può movimentare un defunto da un sepolcro se non sono consenzienti i parenti più prossimi del defunto, salvo scadenza o decadenza concessione.
Per quanto riguarda suo padre, se qualcuno si azzarda ad aprire il sepolcro dove sta senza il consenso degli aventi titolo rischia da 1 a 5 anni di reclusione per violazione di sepolcro ex art 407 del Codice Penale. Inoltre, poichè l’operazione deve avere l’autorizzazione del Comune, si può far causa al Comune per risarcimento del danno morale, in quanto il Comune ha l’obbligo della custodia cimiteriale.
Per quanto riguarda gli atti di pietas verso i defunti impediti dal concessionario, si chieda con PEC al Comune di impedire, come responsabile del cimitero, al concessionario di permettere l’accesso, minacciando in caso contrario di fare causa civile al comune per danni morali. Per dettagli si veda il quesito Obblgo del concessionario di non impedire gli atti di pietas
Nella PEC si faccia presente che devono rispondere entro 30 giorni, in caso contrario verrà denunciato il dirigente responsabile. Per dettagli vedi il quesito mancata risposta ad una istanza
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