Il TAR Brescia, con sentenza n. 662 del 2023, ha espressamente annullato provvedimenti autorizzatori
di estumulazione rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in luogo del Sindaco,
affermando che «non può essere condiviso l’argomento della difesa comunale secondo cui tutte le
competenze attribuite al sindaco dal DPR 285/1990 sarebbero state traslate ex lege, in quanto atti di
natura gestionale, al responsabile del servizio, alla luce del principio generale sancito dall’art. 107
TUEL; in realtà, l’art. 107 TUEL, al comma 5, dopo aver affermato il principio di carattere generale
richiamato dalla difesa comunale, fa espressamente salve le funzioni specificamente attribuite dalla
legge al Sindaco ai sensi dell’art. 54 TUEL, tra cui quelle in materia di polizia mortuaria e cimiteriale».
Questa giurisprudenza sta mandando in confusione gli uffici dell Ente del comune dove lavoro, soprattutto lo stato civile, i quali?su delega del sondavo) fino ad ora avevano autorizzato esclusivamente gli “ingressi” dei feretri (tumulazione, seppellimento ecc) demandando al responsabile dei servizi cimiteriali (incardinato nell area tecnica) le “usccite” (esumazione, estumulazione ecc). Come bisogna regolarsi?
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