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Prenotazione in vita di loculo e subentro
Nel nostro comune anni fa le prenotazioni venivano gestite in questo modo:
- si prenotava e pagava il loculo, redigendo un contratto dalla prenotazione al decesso.
alla data della morte veniva stipilato un altro contratto per 30 anni solitamente.
- ora e’ capitato il decesso di una concessionaria che aveva prenotato il loculo per se’ accanto al marito nel 2004 pagando a suo tempo la tariffa in vigore.
a mio avviso esiste gia’ un contratto ma come gestiamo ora la tumulazione (con nuovo contratto o potrei fare un contratto con lo stesso numero dell’originario “integrazione per tumulazione in loculo prenotato”?
- ora paga solo spese tumulazione e non piu’ la concessione.
la marca da bollo va richiesta?
ora le prenotazioni vengono gestiti in diverso modo:
- pagato un forfait per “fermare” la concessione e poi dalla morte si redige un contratto per i 40 anni pagando l’intera concessione.
Comune di Polpenazze del Garda (BS)









Sul Vs. sito Comune non abbiamo potuto trovare pubblicato il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale vigente, però abbiamo accertato che alcuni Vs. provvedimenti cimiteriali pubblicati sul Web richiamano tale Regolamento comunale
Come supporto normativo evidenziamo che siamo nell’alea di “deroga” prevista dalla disciplina regionale RR Lombardia 4/2022, art. 27 c. 6: “Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento”.
Ma non Vi è chiarezza di come operare giuridicamente, amministrativamente, e sotto l’aspetto economico/contabile.
Fondamentale è fare riferimento sia il Regolamento (quello vigente nel 2004) che quello eventualmente nuovo vigente, come anche al testo della concessione.
Nel caso in cui non ci sia un indicazione di riferimento e nemmeno disposizioni del Dirigente responsabile del Servizio, occorre attenersi a quanto contenuto nella Concessione originaria.
La Concessione cimiteriale venne rilasciata a persona oggi defunta, la quale esercita il proprio “ius sepolchri” (diritto di sepolcro) attraverso lo “ius inferendi” (detto anche “ius inferendi mortuum in sepulchrum”) che è il diritto di seppellire. Rappresenta la facoltà autonoma di destinare un defunto all’interno di una determinata tomba, nel Ns. caso il loculo “prenotato” che va visto come se fosse la tomba affittata in vita con le condizioni e limiti sottoscritte al rilascio.
Questo diritto, dal punto di vista giuridico si basa sull’istituto della trasmissione “mortis causa” della concessione cimiteriale ai discendenti diretti parigrado. Quindi che senso ha redigere una Nuova Concessione che sarebbe rilasciata ad altro o altri Titolari o Co-Intestatari?
L’atto da redigere è il Subentro o eventualmente un “Subentro con Proroga o Rinnovo dei tempi di durata della concessione stessa”, che non è altro che un cambio di intestazione della concessione, da rilasciare ai parenti tutti parigrado e se qualcuno di questi non volesse sottoscrivere l’atto e quindi pagare in quota parte la tariffa di proroga/rinnovo, le spese di subentro, le spese di tumulazione, dovrà farne espressa rinuncia con semplice autocertificazione firma autenticata.
Si verifichi bene se c’era una qualche clausola particolare sulla concessione rilasciata nel 2004.
Lei scrive: “Alla data della morte veniva stipulato un altro contratto per 30 anni, solitamente.”
Immaginiamo che la Concessione venisse rilasciata a coloro i quali potevano sottoscriverla e quindi i diretti discendenti! … oppure accadeva che la concessione veniva comunque intestata e quindi ri-concessa alla persona defunta?
Gli atti similari, e cioè analoghi, come erano redatti?
Se contenevano azioni amministrative non chiare sono da correggere come sopra indicato.
Oggi nel Vs. Comune c’è una nuova normativa comunale rispetto quella vigente nel 2004?
A) Se NO occorre solo rendere corretto l’atto di concessione, secondo quanto contenuto nell’atto all’epoca sottoscritto e per il quale venne pagata una tariffa; in assenza di indicazioni si opera applicando l’Istituto del Subentro che sarà normato dal Vs. Regolamento o se non lo fosse sarà il caso di integrarlo subito.
B) Se SI’ si aprono 2 scenari, le modifiche normative affrontano o non affrontano il problema in narrazione?
B1 – Se sono date indicazioni su come operare si dovrà seguire tali disposizioni, purchè conseguenti e conformate alla normativa sovraordinata;
B2 – Se non sono date indicazioni, conviene comportarsi come sopra detto al punto A).
Pagamenti:
1) Come anzi detto è da chiarire il senso (giuridico) della Concessione rilasciata per ottenere una sepoltura affianco al coniuge o al familiare; probabilmente aveva un tempo di durata massimo (che forse era previsto rinnovabile/prorogabile con versamento di relativa tariffa), quindi era considerata una sorta di tariffa “a perdere”, finalizzata alla “sola prenotazione”, il perfezionamento sarebbe stato svolto dopo il decesso ma prima della tumulazione.
1a – Al decesso si sarebbe provveduto al Subentro di tutti i parenti discendenti diretti, i quali poi avrebbero richiesto e pagato “la proroga o rinnovo della concessione”;
oppure
1b – Alla stipula di Nuova concessione, sempre esclusivamente a tutti i parenti discendenti diretti per garantire lo “Jus Sepulchri”.
in entrambi i casi la riscossione della Tariffa ha causale, la prima è “subentro + proroga o rinnovo”, la seconda è “rilascio di Nuova concessione già prenotata”.
2) Le spese di tumulazione vanno richieste e pagate. Solo dopo il loro pagamento si esegue l’operazione cimiteriale, altrimenti il feretro rimane in Camera mortuaria per fino a definizione. N.B.: oltre un tempo lecito (da definire con norma) si eseguirà la sepoltura in terra del defunto, richiedendo il pagamento coattivo ai discendenti (anche uno per tutti) per le operazioni cimiteriali svolte ed il loculo prenotato tornerà nela disponibilità comunale.
3) La Marca da Bollo va richiesta se c’è una richiesta di una autorizzazione al Comune da parte di un cittadino. La richiesta di seppellimento prevede l’apposizione di marca da bollo, l’apposizione della marca da bollo riguardo la concessione da rilasciare od il subentro, è cosa dovuta in quanto deve esserci una specifica richiesta da parte del cittadino
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