L’Ufficio di Polizia Mortuaria ha ricevuto richiesta, da parte di un cittadino, volto alla traslazione di resti mortali collocati in Gentilizia Privata e da traslare nell’ossario comune.

Tale richiesta è stata formulata dallo stesso cittadino esibendo un atto testamentario della concessionaria della Gentilizia che lasciava in eredità ad un consanguineo la concessione del monumento funebre.

Il cittadino ha formulato tale richiesta dichiarando che ha urgente necessità di liberare i posti attualmente occupati dai resti mortali oggetto di traslazione per allocare altri resti di suoi famigliari ed affini.

Si chiede di conoscere:

1)    se tale richiesta può ritenersi legittima ed in linea con le attuali leggi e regolamenti di Polizia Mortuaria nazionale e regionale;

2)    se il cittadino che ha esibito il lascito testamentario di tale concessione abbia il diritto di disporre lo spostamento dei resti mortali ed, eventualmente, la collocazione di altre salme e resti mortali nel monumento funebre avuto in eredità;

3)    se il Comune è obbligato alla esecuzione di tale operazione, ovvero se è nelle condizioni di negare la traslazione nell’ossario comune in quanto nello stesso, a parere dell’Ufficio, possono  essere accolti solo le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 85 del DPR 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Comune di Grottaglie (TA)