Concessione, accesso al sepocro, spostamento defunto
- Nel 1957 muore mio nonno Lupini Carmine e uno dei figli, in rappresentanza di tutti chiede al comune il rilascio di uno spazio cimiteriale per la costruzione della cappella, “nell’interesse di tutti gli eredi del defunto Lupini Carmine” (Mio nonno).
- In calce alla richiesta stessa viene apposta la dicitura ” Si concede” come avveniva al tempo per tutte le concessioni. Nel tempo vengono effettuate varie tumulazioni sia di Lupini Carmine che suoi figli e nel 1962 viene tumulato il marito di una delle figlie.
- Nel 1965, il Comune di Nereto, nell’ottica di una revisione documentale allega a ognuna di queste concessioni la relativa delibera.
- Nel nostro caso, per mero errore formale, la delibera recita: Vista la domanda presentata da Lupini Giuseppe ecc… delibera concedere al sig. Lupini Giuseppe anzichè scrivere : Vista la domanda presentata da Lupini Giuseppe ecc.. delibera concedere agli eredi Lupini Carmine. Nella delibera stessa si fa riferimento alla bolletta di pagamento riportata sulla domanda, al progetto che in verità non esiste perché riferito a una costruzione ante 1967 e all’atto formale di concessione che è la richiesta stessa e non ne esistono altre.
- Faccio presente che: nel tempo sono stati tumulati altri figli e la stessa moglie di Lupini Carmine; che è provato da registri cimiteriali che la cappella esisteva almeno 3 anni prima della delibera; che la delibera fa esplicito riferimento alla domanda – concessione del 1954, quindi concede un’area per la costruzione di una cappella che già esiste e su un’area già concessa; che nel tempo, quando sono state necessarie delle autorizzazioni per tumulare parenti non in linea diretta di Lupini Carmine l’autorizzazione è stata data di volta in volta dalle figlie dello stesso Lupini Carmine.
Ora ci troviamo di fronte al fatto che il figlio di Lupini Giuseppe, appellandosi alla sola delibera errata, ritiene di essere l’unico titolare della cappella e oltre a cercare di interrompere la tumulazione di mio padre, a scrivere lettere intimidatorie e richiedere la rimozione della salma di mio padre, ma solo quella.
lo scorso anno ha istallato un cancello chiuso a chiave impedendo di fatto a chiunque di far visita ai propri cari.
Abbiamo intimato di rimuoverlo o quantomeno consegnare le chiavi ma nessuna risposta.
Abbiamo chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale per la modifica della delibera, ma dopo un primo accoglimento verbale di modifica della delibera ha risposto dopo diversi mesi e solleciti che non possono intervenire su una modifica sostanziale della delibera (ritengo che la modifica sia soltanto formale e non sostanziale in quanto la cappella è sempre stata sostanzialmente utilizzata da tutti ed è stata concessa agli eredi di Lupini Carmine).
Abbiamo richiesto al Comune anche di intervenire per la riapertura o consegna delle chiavi ma non abbiamo avuto risposta.
Che fare?
In allegato invio copia della domanda di concessione, copia della delibera e una delle autorizzazioni fatte da una delle figlie di Lupini Carmine
Privato









Il concessionario fondatore del sepolcro è colui che ha firmato la concessione e pertanto è Lupini Giuseppe, che potrà seppellirci solo i suoi familiari, presumibilmente ascendenti e discendenti diretti e affini (coniugi) a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale non preveda altri familiari.
Per quanto riguarda la minaccia di estumulare vostro padre, rispondete che se qualcuno si azzarda a toccare le sue spoglie mortali senza il vostro assenso come persone affettivamente più vicine al defunto e quindi aventi potestà decisionale sulla collocazione delle sue spoglie mortali, verrà immediatamente denunciato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 411 del Codice penale:
Art. 411 c.p. – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
• Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
• La pena aumenta se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Inoltre verranno chiesti in ambito civile i danni morali sopportati, che verranno chiesti:
– al sindaco o dirigente del comune delegato alla custodia dei cimiteri, visto che la custodia cimiteriale è una delle funzioni fondamentali del Sindaco (Legge 241/1990 – Art. 2-bis Le pubbliche amministrazioni (…) sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. )
– al concessionario, che non ha custodito in maniera adeguata la tomba, con l’aggravante di aver agito in merito
E questo anche in caso di vandalismi.
Per inciso, non essendo concessionari, restano a Lupini Giuseppe le spese di manutenzione della tomba, gli oneri per mantenere il decoro e le responsabilità in caso di pericoli alla pubblica incolumità.
Per quanto riguarda l’accesso alla tomba, il concessinario non può impedire atti di pietas verso i defunti (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2023, n. 370, 30 maggio 1984, n. 3311, 7 febbraio 1961, n. 24) , per cui ingiungetegli di rendere possibile l’accesso, ad esempio depositando le chiavi presso il cimitero, con la stessa PEC inviata anche al Comune, con il proposito di denunciare il dirigente che non risponde in 30 giorni (Art. 328, comma 1 C.P. omissioni di atti d’ufficio), salvo eventuale denuncia all’Autorità giudiziaria per omissioni di atti d’ufficio (Art. 328, comma 1 C.P. — Rifiuto di atti d’ufficio) qualora non si provvedesse.
Fermo restando che se il concessionario non provvede potete chiedere in sede civile un risarcimento per il danno morale.
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