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Tombe di famiglia – manutenzione straordinaria
Stiamo pianificando rifacimento copertura tetto cappella cimiteriale.
I due capostipite avevano suddiviso a metà i loculi.
Da una parte – quella che interessa a me – erano presenti tre figli deceduti. Sono rimasti 7 nipoti di mio nonno riconducibili a 2 dei figli deceduti.
Mentre il terzo figlio non ha più eredi vicini ma solo una nuora e 6 pronipoti.
Quindi mi chiedo come questo 50% possa essere suddiviso.
I piu interessati sono i 7 nipoti.
Se uno non partecipa perde i diritto a usufruire loculi?
Privato









La proprietà patrimoniale di una tomba spetta ai fondatori e agli eredi.
Nel caso del Fondatore A, morto il fondatore, il 50% spetta ai 3 figli 1/3 ciascuno.
Poichè uno dei fratelli non ha eredi, ramo estinto, morti anche gli altri fratelli, la sua quota va divisa in forma indistinta fra gli eredi, ovvero a ciascuno dei 7 nipoti va 1/7 del 50%. Alla moglie del nipote del Fondatore B va il 50% come presumibile erede.
La tomba di famiglia è un condominio e come tale vengono prese le decisioni.
La manutenzione straordinaria spetta ai proprietari, l’ordinaria va divisa fra gli “inquilini” (defunti sepolti).
Se qualcuno degli eredi vuole rinunciare a partecipare alle spese (doveri) deve rinunciare anche ai diritti con una dichiarazione a firma autenticata in cui notifica via PEC agli altri eredi e al Comune per conoscenza, che rinuncia all’eredità della tomba e al diritto di sepoltura per se e suoi familiari. Dalla notifica cessa l’obbligo della manutenzione.
La sua quota parte va divisa fra i rimanenti aventi titolo in parti uguali.
Il diritto di sepoltura è separato dalla proprietà, è personale mentre la proprietà si può ereditare.
La sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
In questo caso però ciascuno dei familiari dei 2 fondatori può farsi seppellire solo nella sua parte di tomba, salvo rinuncia totale di una delle parti.
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