tomba di famiglia, retrocessione, rinuncia, abbandono
Io e mia sorella siamo stati chiamati a contribuire alle spese di manutenzione della cappella di famiglia avuta in concessione da nostro bisnonno materno. Vorremmo capire quali obblighi sussistano per noi dato che nostra madre è stata tumulata in altro comune e solo 1 dei fratelli di mia madre è stato tumulato in questa cappella. Vorremmo se possibile essere esonerati da adesso e per il futuro, anche per non lasciare quest’onere ai nostri figli. E’ sufficiente un atto pubblico (redatto da chi?) di rinunzia alla sepoltura ?
Privato









Si, basta comunicare agli altri aventi diritto e al Comune con atto con firma autenticata che rinunciate a favore degli altri aventi diritto in forma indistinta ai vostri diritti sulla tomba per voi e discendenti. Da quel momento non avete alcun obbligo di manutenzione, tanto più se la tomba non è stata neppure citata nell’atto di successione, per cui non ne avete neppure accettato la proprietà.
Ringrazio per la risposta. Ma faccio notare che ci troviamo in una situazione differente: nostra madre è morta nel 2017. In quella occasione abbiamo accettato l’eredità. L’atto di successione redatto alla morte di nostra madre giustamente non menziona la cappella gentilizia in oggetto perchè essa non è cespite a reddito.
Con tali premesse, possiamo oggi rinunciare ufficialmente al diritto di sepoltura per noi e i nostri eredi ? Questa rinuncia deve essere accettata dagli altri eredi ?
Se la tomba di famiglia è stata istituita dal bisnonno, si tratta di tomba perpetua, ovvero di una proprietà privata che ha avuto una concessione di costruzione su terreno demaniale (cimitero) allo scopo di seppellirvici i suoi familiari.
Questa proprietà è passata agli eredi del fondatore e agli eredi degli eredi, assieme ai diritti e ai doveri, che sono intimamente collegati; uno non può esimersi dalla manutenzione e mantenere il diritto di sepoltura.
Chi eredita, eredita diritti e doveri, ma ad una eredità ci si può rinunciare.
Ci possono essere due situazioni:
RINUNCIA: i concessionari sono diversi e uno di questi vuole rinunciare all’eredità, diritti e doveri;
fa una dichiarazione che lui rinuncia alla concessione, ai suoi diritti di sepoltura per sé e suoi familiari e alla sua quota parte di eredità, fa autenticare la firma dal notaio e comunica per raccomandata agli altri aventi titolo concessionari pari grado e al Comune la sua decisione.
Da quel momento cessano i suoi obblighi di manutenzione.
In questo caso i defunti sepolti rimangono nei loculi occupati e i concessionari rimasti possono usufruire dei loculi (o cinerari) vuoti.
.RETROCESSIONE: tutti i concessionari pari titolo rinunciano alla eredità e alla concessione e restituiscono la tomba al Comune.
Anche qui si fa un atto pubblico (firme autenticate) e lo si notifica al Comune. Stesse conseguenze del caso precedente.
In questo caso generalmente il Comune prevede nel regolamento di polizia mortuaria alcune clausole quali:
o Un eventuale (poco probabile) rimborso nel caso la tomba abbia un qualche valore
o Che i concessionari svuotino delle salme i loculi prima della retrocessione
ABBANDONO: in genere nel caso di eredi irrintracciabili il Comune può decretare che la tomba è abbandonata e se ne appropria, previo svuotamento dei resti.
Per altre informazioni vedi il quesito Tombe di famiglia – ripartizione spese di manutenzione