Loculo provvisorio – mancato pagamento canone
Mio padre e’ stato tumulato nel giugno 2013 in un loculo provvisorio con un contratto che sinceramente non ricordo neanche di aver firmato, ne che il loculo fosse provvisorio.
Non mi sono occupata personalmente delle onoranze funebri, ho solo pagato.
Il 23 giugno 2024, ricevo dal comune di terni una dffida e messa in mora dove
mi diffidano a presentarmi a Terni,io vivo a Genova, per pagare i canoni scaduti degli ultimi 5 anni ,pagare un loculo definitivo o occuparmi della liberazione del loculo, in mancanza di ciò il cimitero di terni trasferirà la salma in loculo a rotazione e si rifarà su di me per le spese.
Io cado dalle nuvole e cercando nel
regolamento di polizia mortuaria, trovo l’articolo Art. 62 – Loculi per depositi provvisori. 2. La concessione è stipulata per un anno ed il relativo canone è fissato con atto della Giunta Comunale. In caso di comprovata necessità la concessione può essere prorogata, con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. La concessione può essere rinnovata per altre due volte, sino al termine massimo di tre anni di durata. Ai fini del pagamento del canone, le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. Qualora allo scadere del tempo massimo di sepoltura provvisoria di tre anni non sia stata ancora eseguita l’estumulazione, il concessionario potrà stipulare un contratto che consenta il deposito definitivo del feretro o trasferire quest’ultimo, a proprie spese, ad altra sepoltura. 3. In caso di mancato pagamento del canone di cui al 2° comma del presente articolo entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio o dalla relativa ulteriore proroga, gli interessati, previa diffida a regolarizzare la propria posizione entro ulteriore termine di giorni 10, decadono dalla concessione.
Il comune di Terni non ha fatto nulla di ciò a tempo debito e può farlo adesso dopo 11 anni?
Alla mia richiesta sui riferimenti normativi per cui sarei costretta a pagare, mi hanno risposto che il loculo è occupato sine titulo e che devo pagare il canone concessorio per il diritto d’uso, senza citare alcuna norma e che risulto inadempiente dal 2013 .Allego questa raccomandata.
Ma il loculo è stato occupato per inefficenza del comune, che si è fatto vivo dopo 11 anni. Se 11 anni fa avessi ricevuto una qualsiasi comunicazione ,avrei agito di conseguenza.E mi sento anche danneggiata perche’ allora avrei potuto affrontare certe spese. Adesso non credo di dover pagare nulla,spese di estumulazione forzosa comprese.
Privato
E’ stato firmato un contratto fra il Comune e il concessionario in cui il Comune concedeva la permanenza del feretro a fronte del pagamento di un canone annuo.
Se il canone non viene corrisposto o non si chiedono rinnovi, la concessione decade.
Il Comune non ha obbligo di tempo per procedere al recupero del loculo dopo che la concessione è scaduta, ma non può addebitare oneri non previsti nelle pattuizioni o nel regolamento.
Ai sensi dell’art. 68 del regolamento, se non si rinnova la concessione (leggi: pagamento del canone annuo) la concessione decade e il Comune può riappropriarsi del loculo; gli oneri di svuotamento del loculo sono a carico del concessionario.
Scaduta la concessione, da quel che sembra di capire, il Comune propone che se si vuole mantenere il feretro in un loculo permanente si accontenta che gli vengano corrisposti i canoni annuali dei soli ultimi 5 anni, + ovviamente il periodo per il quale si dovesse chiedere la concessione; se non interessa, il concessionario dovrà corrispondere al comune i costi della estumulazione ed igienizzazione del loculo, e il cadavere verrà inumato in campo inconsunti per 5 anni (inumazione a carico del Comune) per poi essere versato nell’ossario comune.
Se non interessa la permanenza in loculo (che è residuale rispetto alla soluzione standard di inumazione), si faccia presente al Comune che non si opta per questa soluzione, che non si intende coprire periodi di permanenza superiori al periodo di contratto firmato (1 anno) che non dipendano da scelte del concessionario, che non ha mai chiesto rinnovi, e che si è disponibili ad accollarsi le spese si estumulazione secondo quanto previsto dal contratto (concessione) firmato fra le parti e regolamento art. 68.
Art. 68 – Estinzione della concessione
1. La concessione cessa per decorso della durata, come definita nel relativo atto, salva l’ipotesi del rinnovo. Con lo spirare del termine i concessionari o loro aventi causa, devono provvedere, a loro integrale onere, alle estumulazioni, alle opere di sistemazione e pulizia e a quanto altro necessario, al fine di consentire al Comune l’assegnazione a terzi non appena intervenuta la disponibilità del sepolcro in capo all’Ente. Qualora gli obbligati non vi provvedano, le attività suddette verranno svolte dal servizio cimiteriale che procederà a ripetere, anche in forma coattiva se non sia esperibile la ripetizione in via bonaria, le somme anticipate e i relativi interessi.
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