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Revoca di concessione perpetua – Lombardia
Tumulazione prima salma 1973 – tumulazione seconda salma 1979 stessa tomba.
Quale strumento giuridico ha il comune per la revoca della concessione perpetua?
Comune di Urgiano (BS)









La concessione è un contratto fra le parti e pacta sunt servanda, ovvero non è possibile una variazione unilaterale al contratto, ovvero la concessione rimane perpetua.
Questo se i patti vengono rispettati.
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere il sepolcro in maniera dignitosa e che non rappresenti possibili pericoli alla pubblica incolumità. Se non lo fa o non provvede a mettere rimedio ad una ingiunzione in merito, si può o intervenire d’ufficio da parte del Comune che può poi rivalersi mettendo a ruolo l’importo, o iniziare la procedura di decadenza.
Altre condizioni che il concessionario deve rispettare sono:
1) nella tomba possono essere sepolti solo i familiari del fondatore ed eventuali benefattori identificati come tali dal fondatore. Chi siano i familiari lo dice il regolamento di polizia mortuaria comunale o, in difetto, il R.R. 4/2022 per la Lombardia
2) Il numero delle salme sepolte deve essere al massimo quello previsto nella concessione
3) se da una tomba perpetua si è fatta una estumulazione post 1990 anche a scopo cremazione, che secondo alcune interpretazioni dell’art. 92 del DPR 285/90 è vietata, si sono violati i patti contrattuali e la concessione è decaduta, e pertanto non ci si può più seppellire nessuno. In questo caso in genere si arriva ad un accordo del tipo: ti lascio seppellire altri purché richieda di trasformare la perpetua in 99ennale a partire dal primo sepolto.
Per le tombe non perpetue questa operazione è permessa e la procedura di regolarizzazione va fatta secondo normativa vigente che vieta il perpetuo.
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