Concessione cointestata – variazione di intestazione
Nell’anno 1987 ho stipulato con il Comune, congiuntamente ad un mio cugino, una convenzione per la concessione in uso di un’area nel cimitero del capoluogo per la edificazione di una cappella a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
Quindi la concessione risulta rilasciata ad entrambi i richiedenti.
Nel corso degli anni ho realizzato sul detto terreno una cappella in muratura con 12 tumuli individuali, a mia totale cura e spese. Il cointestatario, più volte sollecitato verbalmente, non ha mai dimostrato alcun interesse né, tantomeno, ha partecipato alle spese di edificazione ammontanti a 31.000,00 euro circa, né ha inteso sottoscrivere un “atto di fondazione” e relativo regolamento contenente anche l’impegno a corrispondermi il 50% delle spese sostenute e documentate.
Di recente, solo verbalmente, mi ha comunicato la necessità di trasferire un suo congiunto nella detta cappella nella quale, attualmente, sono tumulati mia moglie e mio padre, tumulazioni avvenute nel 2023, senza alcuna eccezione da parte sua.
Ho rifiutato categoricamente, sostenendo che, dopo 37 anni dalla concessione, nel suo assoluto disinteresse, non può vantare alcun diritto per avervi rinunciato di fatto.
Tale comportamento avrebbe portato, a mio avviso, ad un automatico accrescimento del mio diritto essendo decaduta qualunque possibile pretesa da parte sua.
ln mancanza di una sua presa di posizione formale, intenderei inviare al Comune una richiesta di modifica della concessione a mio solo nome.
Privato
Il comune ha firmato un contratto di concessione con due concessionari.
Un contratto non puo’ essere modificato se gli interessati non sono tutti d’accordo. Quindi non e’ possible una nuova intestazione ad uno solo dei concessionari.
I rapporti fra gli intestatari non interessano al Comune, che fatto il contratto ha avuto il pagamento ed e’ soddisfatto. I concessionari sono responsabili in solido.
Nella tomba possono essere sepolti i familiari dei concessionari; la sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.fino a capienza.
Qualsiasi definizioone fra i concessionari deve essere formalizzata, ovvero se l’altro cointestatario non notifica la sua rinuncia al sepolcro formalmente comunicandola a lei e al Comune, restano valide le condizioni attuali.
Da chiarire se il defunto rientra fra i familiari, o se non sia un affine (coniuge di familiare) per cui si debba avere il parere favorevole della maggioranza dei familiari pari titolo: dipende dalle definizioni previste o nel regolamento di polizia mortuaria o nel testo della concessione.
Con l’impegno sottoscritto a contribuire con il 50% della spesa, puo’ far causa al cugino per il recupero della spesa, ma non altro.
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