fra qualche mese avverrà l’estumulazione ordinaria del mio fratellino, sepolto in un loculo da 52 anni. La mia mamma ha scelto di farlo cremare.

Ho letto la normativa regionale del Piemonte al riguardo e in parte anche quella nazionale, tuttavia mi permangono alcuni dubbi:

1) Se scegliamo a priori di far cremare i resti, per legge è comunque obbligatorio aprire la bara per verificarne lo stato di conservazione? Oppure, con le debite autorizzazioni, il carro funebre può prelevare il feretro e trasportarlo direttamente al tempio crematorio?

2) Una volta cremato, mi confermate che possiamo essere noi familiari a prelevare l’urna cineraria e non occorre più il carro funebre?

3) Mia madre desidererebbe disperdere le ceneri.

Ho chiesto sia a una locale società di pompe funebri, sia alla SOCREM e in entrambi i casi mi è stato risposto che ciò non è possibile in caso di “seconde sepolture”.

Su questo sito, però, ho letto il contrario nella Vs. risposta dal titolo “CREMAZIONE E AFFIDAMENTO CENERI-PIEMONTE”.

Ho cercato nella normativa regionale e non ho trovato nulla che vieti questa pratica. Sapreste cortesemente illuminarmi al riguardo ed, eventualmente, fornirmi dei riferimenti giuridici?