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Smaltimento rifiuti urbani e rifiuti speciali
Ad una societa’ di servizi cimiteriali con cui collaboro saltuariamente e’ stato chiesto da un comune di estumulare e smaltire direttamente le bare . ……
Da 20 anni questa ditta estumula e collabora per lo smaltimento con un’altra societa’ regolarmente iscritta e operante da anni , ma appunto da qualche giorno il tecnico comunale afferma che non e’ possibile estumulare e collaborare con soggetti terzi
No.
Spieghiamoci: la salma che entra nel cimitero, all’atto della sua sepoltura è da considerata di fatto dalla legge cadavere, e questo non è un rifiuto.
Il cadavere, per processi naturali sintetizzati nella parola “putrefazione” (sia che avvengano per interramento che per chiusura in loculo) e cioè la trasformazione delle proteine in ammine (come la putresceina o la cadaverina), è un fenomeno naturale che si avvia automaticamente dopo la morte.
La trasformazione che spesso definiamo decomposizione (usando di fatto un termine più generico), per legge (DPR 254/2003), dopo 10 anni di interramento o dopo 20 anni di tumulazione, definisce un nuovo sostantivo da dare al corpo umano (cadavere) trasformato:
a) “resto mortale” nel caso in cui la sua “mineralizzazione” e cioè la sua trasformazione in sole ossa non fosse avvenuta;
b) “resto osseo” nel caso in cui la sua mineralizzazione si fosse completata.
Quindi da salma passiamo a cadavere, poi a resto mortale e/o resto osseo (od anche resto ceneri), ma nessuno di questi è mai stato considerato o definito rifiuto.
Nemmeno con l’istituzione dei cimiteri, questi sono stati considerati centri di raccolta dei rifiuti, ne’ nelle epoche precedenti l’Editto di Saint-Cloud, ne’ dopo.
In particolare la legge italiana ha inglobato la materia cimiteriale e di polizia mortuaria nell’ambito delle leggi sanitarie.
Tutt’altra cosa è per i prodotti deperibili (più o meno facilmente) i quali, terminato il loro corso di funzionalità, diventano di fatto rifiuto: il barattolo della marmellata, la scatola delle viti e le viti stesse quando non più utilizzabili, l’albero di natale, il packaging di un panettone o di un detersivo, una fabbrica dimessa, un muro da abbattere, la confezione in legno di un vino pregiato, l’alimento stesso del quale ci nutriamo, diventano rifiuto dopo il loro impiego, deperimento, rottura o assorbimento biologico-chimico (nel caso ad es. del cibo all’interno del nostro corpo).
Ricordiamoci che:
– l’abitazione di una famiglia accoglie oggetti, alimenti ed animali che diventano rifiuto (si ricorda che per la legge italiana l’animale morto è carcassa animale, quindi rifiuto speciale, da smaltire per incenerimento), ma l’appartamento non è una discarica,
– un laboratorio od una officina per via della attività lavorativa, trasforma materiali ma produce anche rifiuti ma la falegnameria o l’ufficio non sono una discarica,
– il cimitero è un luogo di deposito ora di cadaveri, ora di ceneri, ora di resti ossei, ricevono visita da parte dei familiari dei defunti, accolgono operai ed artigiani per servizi cimiteriali, per manutenzione del verde, delle costruzioni, insomma vi si svolgono attività che producono rifiuto quotidianamente e di vario tipo ma il cimitero non è una discarica,
tali luoghi di vita e/o di lavoro o frequentazione non sono discariche.
Il cimitero è certamente assimilabile al concetto di magazzino e va considerato come un ambiente con un suo ciclo di attività di movimentazioni ed anche di ri-collocazioni di quanto conserva, perché, come si è sopra spiegato, ciò che si conserva, si modifica (si trasforma) in un lasso di tempo medio, consentendo di poter diversificare le modalità di immagazzinamento dell’originario corpo umano.
Quindi il Cimitero è:
– un sofisticato contenitore di corpi umani inanimati in trasformazione continua e di corpi umani già trasformati in resto mortale ed infine in resto osseo o in ceneri,
– un grande magazzino di suppellettili e di manufatti, spesso artistici e storici, correlati con la memoria e la vita che ha preceduto lo stato dei corpi umani che sono custoditi, quindi un museo,
sicuramente è il magazzino più peculiare di qualsiasi altro, sia di merci (alimenti, libri, mobili, ecc.), che di opere d’arte che infine quelli nuovi, i grandi contenitori “archivio di dati”, i così detti “cloud”. Tutti questi differiscono del fatto che non hanno la ricchezza di materia, la stratificazione epocale e l’apporto artigianale-artistico che spesso fa assurgere il cimitero a luogo monumentale della storia dell’uomo.
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LikeDislikeB) Chi fa il lavoro di esumazione/estumulazione produce solo i rifiuti edili, in quanto la trasformazione e degrado dei materiali connessi al cofano (rifiuti cimiteriali) sono preesistenti all’intervento di esumazione/estumulazione: secondo questa interpretazione la salma, cassa, abiti e altro sarebbero un rifiuto in partenza? Il cimitero sarebbe pertanto da considerare alla strenua di una discarica?
Le operazioni di esumazione/estumulazione producono due tipi di rifiuti:
1) Il rifiuto cimiteriale da casse, addobbi, imbottiture ecc…, classificato “rifiuto urbano”
2) Il rifiuto edile da demolizioni, scavo ecc.., classificato “rifiuto speciale”
La legge prevede che il rifiuto deve essere smaltito da chi lo produce.
L’interpretazione della legge può essere fatta in due modi:
A) Chi fa il lavoro di esumazione/estumulazione produce entrambi i tipi di rifiuti
B) Chi fa il lavoro di esumazione/estumulazione produce solo i rifiuti edili, in quanto la trasformazione e degrado dei materiali connessi al cofano (rifiuti cimiteriali) sono preesistenti all’intervento di esumazione/estumulazione, e quindi sono prodotti dal custode cimiteriale, ovvero dal Comune.
A favore della interpretazione B) c’è la sentenza del TAR del Veneto 13/09/2013 n. 1107 che in calce brevemente si riporta (1)
A questa interpretazione siamo anche noi favorevoli, come pure sembra sia favorevole il tecnico comunale, se interpretiamo bene che vi abbia dato indicazione che il rifiuto cimiteriale proveniente dall’esecuzione di una esumazione od una estumulazione non è un prodotto della prestazione di servizio “esecuzione di esumazione/estumulazione”, insomma del servizio cimiteriale svolto, bensì è il risultato del seppellimento (permanenza nel tempo di un feretro in terra od in loculo).
In questo caso il rifiuto urbano va smaltito a cura del Comune.
Di contro, il rifiuto edile ovvero le macerie dovute all’apertura del loculo o alla demolizione di marmi o copri-tomba ornamentali, sono rifiuti lapidei o di inerti derivanti dall’operazione di rimozione di ornamenti e chiusure, le cui macerie dovranno essere smaltite cura dell’incaricato ovvero titolare dell’appalto del Servizio cimiteriale (se esternalizzato) o da parte del Comune (se esso opera con propri addetti comunali), perché questo è invece il prodotto dall’attività operativa effettuata.
Per trasportare tali rifiuti si deve essere iscritti all’Albo Gestori per il trasporto rifiuti conto terzi.
Definizioni e approfondimenti
Definizione di Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A (alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Secondo questa definizione, la distinzione tra ciò che è un rifiuto e ciò che non lo è, dipende dalla sussistenza di due circostanze:
– la sostanza o l’oggetto deve rientrare nell’elenco dell’Allegato A;
– chi la detiene intenda o debba disfarsene.
La mancata presenza di una o dell’altra sarebbe sufficiente per escludere che si tratti di un rifiuto.
Rifiuti Urbani
Sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006):
f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Rifiuto speciale
– Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
Altre definizioni>, nonché anche la persona (fisica o giuridica) che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (art. 183, lett. b));
Oltre alla definizione di rifiuto, materia prima secondaria, sottoprodotto, l’art. 183 contiene altre numerose definizioni quali:
• “Produttore”: la persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti, cosiddetto <
• “Detentore”: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene (art. 183, lett. c));
• “Gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura (art. 183, lett. d));
• “Smaltimento”: le operazioni previste nell’ Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (art. 183, lett. g));
• “Recupero”: le operazioni previste nell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (art. 183, lett. h));
• “Luogo di produzione dei rifiuti”: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti (art. 183, lett. i));
• “Deposito Temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (art. 183, lett. m)) e nel rispetto di specifiche e dettagliate condizioni (definite nella medesima lett. m) ed in particolare ai punti 1 e 2).
Chi è il produttore dei rifiuti
“Produttore del rifiuto” (art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Quindi il produttore del rifiuto è sempre il soggetto “la cui attività” produce il rifiuto e NON il committente che l’ha incaricato di eseguire un lavoro in seguito a un contratto.
(Ad es. un’imprese edile che esegue un lavoro di ristrutturazione, per conto di un committente terzo, si fa carico di smaltire i PROPRI rifiuti derivanti dall’intervento).
E’ compito del committente, vigilare sulla corretta gestione di tali rifiuti essendo derivanti da un lavoro da lui commissionato (eventualmente definita come “culpa in vigilando” (2))
Quindi il produttore del “rifiuto cimiteriale” è il gestore del cimitero, inoltre secondo la sentenza TAR richiamata, per trasportare tali rifiuti si deve essere iscritti all’Albo Gestori per il trasporto conto terzi (di questi rifiuti), perchè non sono rifiuti prodotti durante l’attività di esumazione o estumulazione ma sono preesistenti ad essa: quindi il produttore è il Comune.
Note:
(1) Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto del 13/09/2013, n. 1107
Rifiuti da esumazione e estumulazione – Rifiuti urbani – Trasporto conto terzi – Art. 184, comma 2, lettera f), Dlgs 152/2006.
I rifiuti provenienti da esumazione e da estumulazione sono classificati per legge come urbani ex articolo 184 c. 2 lett. f) del Dlgs 152/2006. Il trasporto di tali rifiuti può essere effettuato solo da chi è in possesso della relativa autorizzazione al trasporto di rifiuti “per conto terzi”, non essendo rifiuti prodotti dall’attività di esumazione.
(2) dall’art. 28 della Costituzione: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. L’articolo in questione rende corresponsabile lo Stato o gli Enti pubblici per i danni commessi dai propri dipendenti, salvo rivalsa sugli stessi in caso di dolo o colpa grave. Il che significa che il danneggiato può chiedere il risarcimento all’Ente Pubblico, che a sua volta potrà eventualmente rivalersi sul dirigente/funzionario responsabile.
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