1
Estumulazioni/esumazioni d’ufficio dopo scadenza concessione
Scadenza concessione di loculo/cella ossario/ tomba a terra.
Dopo aver dato adeguata pubblicità della scadenza tramite affissione dei cartelli presso il cimitero per un anno e i parenti non si sono presentati, dopo quanto si può intervenire d’ufficio per estumulazione o esumazione?
Comune di Santa Margherita Ligure (GE)
Il DPR 285/90 dice che bisogna avvertire gli interessati ma non specifica come.
Se si può dimostrare che almeno nei casi più semplici si è fatto anche solo un giro di telefonate ad uno degli aventi titolo, si liberano i sepolcri subito.
Qui come al solito si può interpretare in vari modi la procedura; si va dalla sola affissione alla raccomandata agli aventi titolo ma conviene fare così:
se l’anagrafe cimiteriale funziona, dovreste disporre dei nomi dei concessionari ed è indispensabile in ogni caso contattarli singolarmente con PEC o raccomandata o facendo adeguate ricerche prima di procedere alle operazioni, non fosse altro perché gli aventi diritto (coniuge/parenti più prossimi) sono unici titolati a disporre della collocazione dei resti, e solo se non individuabili il Comune e’ autorizzato a mettere i resti o in campo inconsunti o in ossario comune, ma bisogna dimostrare che non e’ stato possibile rintracciarli..
Alcuni casi particolari di familiari :
A) sono disinteressati
B) non vogliono pagare le operazioni di esumazione/estumulazione e eventualmente di sepoltura in campo inconsunti
C) non hanno ricevuto la comunicazione o perché non frequentano il cimitero
Alcune attenzioni da avere:
1) le date di esumazione/estumulazione e relativi nominativi sono state pubblicate sull’Albo Pretorio del Comune?
2) i cartelli di avviso sono stati affissi nelle vicinanze delle tombe da esumare/estumulare?
3) i tempi di affissione hanno coperto il periodo di commemorazione dei defunti?
Non essendoci l’obbligo di avviso ad personam si procede tranquillamente. Chi paga?
Fosse: il terreno viene messo a disposizione gratis, ma le operazioni cimiteriali devono essere fatte pagare. In questo caso la esumazione ordinaria (1).
Se i resti fossero inconsunti, poichè il Comune deve garantire che in 10 anni il terreno mineralizzi gli stessi, le operazioni di reinumazione e successiva riesumazione sono a carico del comune.
Loculi: se la concessione prevedeva una tariffa comprendente anche la esumazione, l’onere è compreso nella stessa. Nel caso di resti inconsunti, poichè il Comune non ha l’obbligo di garantire la mineralizzazione, le eventuali operazioni di inumazione e successiva riesumazione dei resti in campo inconsunti vanno fatte pagare ai concessionari.
Il versamento delle ossa in ossario comune è a carico del Comune.
CASI A) E B)
– irreperibilità: oneri a carico del Comune
– reperibilità:
fosse – ci si può rivalere sul coniuge o uno qualsiasi dei familiari
loculi – ci si può rivalere sul concessionario, nel caso
anche mettendo a ruolo l’importo.
CASO C)
Conviene agire con prudenza; nel caso di resti inconsunti si reinumano in campo inconsunti per 5 anni, nel caso ossa conviene non versarle in ossario comune subito ma porle in un sacco identificabile in camera mortuaria per qualche mese, in modo che se per caso si facessero vivi nel frattempo possano chiedere una sistemazione in ossarino, e in questo caso devono pagare tutte le operazioni fatte, oltre alla tariffa dell’ossarino.
SINTESI
Si svuota tutto subito dopo la scadenza previe procedure previste, ossa in sacchi tenuti in camera mortuaria per 1 anno e se non succede niente, si versano poi in ossario comune. Resti inconsunti in campo inconsunti per 5 anni e poi in ossario comune direttamente.
Molti comuni fanno i conti degli oneri a loro carico, specialmente se non hanno spazi per campi inconsunti, e cremano i resti, che costa meno e crea meno problemi. Le urne colle ceneri in deposito in camera mortuaria e versamento in cinerario comune dopo 1 anno. Si veda anche il quesito Inumazione ed esumazione: a carico di chi sono gli oneri?
(1) Dal 2006 i servizi cimiteriali sono considerati servizi pubblici locali a rilevanza economica, il che li fa ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 117 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000, abrogato e sostituito dall’art. 26 del D.Lgs. 201/2022 che specifica che le tariffe devono coprire tutti i costi ed elenca i criteri e i fattori da tener presente per determinarli.
E’ specificato dall’ art. 1 c7bis del D.L. 392/2000 (2), convertito nella L. 26/2001 che anche le operazioni di inumazione/esumazione sono a pagamento, salvo i casi previsti per abbandono, irreperibilità degli aventi titolo o indigenza, anche se non esiste concessioni per le fosse, che quindi sono gratuite.
La qualifica di indigente viene stabilita da una normativa apposita.
Was this answer helpful?
LikeDislike