Regolarità di una lapide cimiteriale e i poteri di intervento del Comune
In una cappella di famiglia, sulla lapide di un loculo che contiene i resti mortali di una defunta, sono stati apposti da alcuni parenti la fotografia e i dati anagrafici (nome e riferimenti di nascita e di morte) di un altro defunto (mio padre). Preciso che mio padre non è sepolto in quel loculo, né in quella cappella, ma altrove.
Ho avuto modo di leggere il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e mi sembra di capire che, stante così la situazione, si rischia di alterare l’anagrafe cimiteriale. Pertanto, vi chiedo:
È legittimo che una lapide riporti foto e dati di una persona che non è effettivamente tumulata in quel loculo? Questo non crea una falsa rappresentazione della realtà dei registri cimiteriali?
Il Comune può autorizzare tale affissione su lapide altrui senza il consenso del figlio del defunto ritratto?
Posso richiedere formalmente al Comune l’intervento per la rimozione d’ufficio di tale foto, al fine di ripristinare la verità del sepolcro?
Privato









Bisogna prima di tutto vedere cosa dice il regolamento su che cosa è prescritto sia possibile mettere sulla lapide.
Sulle lapidi si possono mettere frasi tipo “il marito xx ti ricorda….”, ma mettere i dati di persona non presente nel loculo comporta problemi di gestione anagrafica per la gestione per cui non è comunque interesse del Comune permetterlo.
Si consiglia di vedere il regolamento e segnalare la situazione al Comune; se ci sono prescrizioni per le lapidi in contrasto con la situazione, si chieda che come custode cimiteriale il comune imponga al concessionario di sanare la situazione, intervenendo direttamente in caso di inadempienza addebitando le spese all’interessato, e in caso di inerzia segnalare il tutto alla Procura della Repubblica perché accerti se non si configuri il caso di omissione di atti d’ufficio, ma non so quanto riscontro potrebbe avere questa segnalazione.
Si ricorda che in ogni caso autorizzato a mettere iscrizioni sulla lapide, purché rispondenti al regolamento, è il concessionario, ovvero chi ha firmato la concessione o chi vi sia subentrato; nel caso di plurimi, la maggioranza.
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