Possibili variazioni al regolamento riguardo alla durata delle concessioni
Il regolamento cimiteriale del Comune di Pantelleria ha stabilito nel 2015 che le concessioni cimiteriali che prima venivano rilasciate, con il precedente regolamento a 50 anni, di portare la scadenza delle nuove concessioni a 40 anni. Nello stesso articolo dice che le concessioni precedentemente rilasciate anche con scadenza perpetua, a 99 anni, a 60 e 50 anni vedono la loro scadenza adeguata a 40 anni.
Ritengo quale consigliere comunale che questa ultima parte del regolamento sia illegittima.
A cosa va incontro il Comune per avere estumulato cadaveri da loculi avente per contratto scadenza a 99 anni ed aver invitato i parenti a fare una scelta, tra l’ acquisto di una celletta ossario o la conservazione dei residui cadaverico in fossa comune.
Comune di Pantelleria (TP)









La concessione è un contratto fra le parti che va rispettato.
L’interesse collettivo prevale sull’interesse individuale.
Una norma non può essere retroattiva, e in ogni caso bisogna rimborsare gli interessati.
Si può adeguare il tutto in caso di necessità..
Per le tombe perpetue ante 1975 non è possibile fare nessun intervento: rimangono perpetue, salvo inadempienze contrattuali o estinzione della famiglia.
Per cui nell’ottica di recuperare posti salma la prima cosa da fare è fare una ricerca se vi sono tombe con famiglia estinta; si consiglia di definire prima cosa si intende per famiglia nel regolamento, ad esempio ascendenti e discendenti diretti e relativi coniugi/conviventi.
Oppure controllare che non abbiano estumulato dei cadaveri o resti (operazione vietata del DPR 285/90 art. 86 per le tombe perpetue ma non per le altre) per cui sono stati violati i patti contrattuali, e fare la procedura di decadenza. Per le 99ennali, non si conede proroga, ma questo non risolve alcun problema immediato.
La unica giustificazione per modificare retroattivamente le scadenze è che non vi siano spazi sufficienti nel recinto cimiteriale e non sia possibile ampliare in tempi brevi di fronte ad una emergenza che non permetterebbe, in caso di non risoluzione, di adempiere ad una funzione fondamentale come quella di garantire la sepoltura ai residenti e defunti nel territorio comunale.
Si tenga presente che il comune ha il solo obbligo di seppellire il cadavere in terra per 10 anni e poi versare le ossa in ossario comune, non di fornire loculi o tombe di famiglia, che rappresentano una operazione immobiliare non necessaria.
Per quanto segue serve prima di tutto modificare il regolamento, in modo da agire nel suo ambito.
Per quanto riguarda i loculi, si consiglia di operare prioritariamente sulle proroghe o rinnovi nel caso non abbiano introdotto nuovi resti nel loculo: vietati i rinnovi e recupero da quelle già concesse.
Si mantiene il contratto originario che prevede una durata, ma la proroga può essere modificata secondo esigenze gestionali non prevedibili al momento della stipula della concessione.
Visto che nel regolamento è prevista la possibilità di revoca della concessione eccetera, si procede alla revoca della proroghe/rinnovi delle concessioni, estumulazione e liberazione del loculo, rimborso dell’importo pagato per il rinnovo, e riutilizzi immediato del loculo per un nuovo defunto. Non dimentichiamo che si agisce causa emergenza.
Non so quanti siano sepolti in terra, ma anche una estumulazione dopo 10 anni dalle fosse aiuta.
Per quanto riguarda le operazioni già fatte e inviti ai parenti, non credo si possano avere coperture legali, per cui si cerchi di addivenire ad un accordo con gli interessati, ad esempio con restituzione delle tariffe o simili.
Attenti alla violazione di sepolcro art. 408 CP, da 1 a 5 anni di reclusione.
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