Una pronipote (figlia di una figlia di una sorella) della concessionaria di una tomba di famiglia chiede di essere sepolta in questo sepolcro: pur non rientrando tra le persone che il nostro regolamento in vigore individua tra quelle che possono godere del jus sepulchri (concessionario, coniuge, ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado, fratelli o sorelle consanguinei) pensavamo di concedere i la tumulazione in forza dell’articolo 93 del DPR 285/1990 comma 2. “Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali” in quanto la richiedente ha abitato con la prozia dal 1956 al 1961. Visto che la concessionaria della tomba di famiglia quanto è deceduta era vedova e i due figli erano morti prima di lei (famiglia estinta) pensavamo di subordinare la tumulazione di questo nuovo feretro al consenso dei parenti. Per quanto riguarda il fatto che l’amministrazione comunale possa rientrare nella disponibilità della tomba, trascorsi venti anni dall’ultima tumulazione, che faremo decorre dalla tumulazione della pronipote (vedi art. 78 regolamento comunale di polizia mortuaria), come possiamo agire visto che l’art. 6 dell’atto di concessione dice che il diritto d’uso è fatta a perpetuità?

Comune di Torrebelvicino (VI)