Cointestazione di concessione
Premesso che due sorelle residenti fuori Comune, subentrate nella concessione originaria di suolo cimiteriale intestata al loro defunto genitore, su cui egli edificò la cappella gentilizia di famiglia, hanno chiesto:
- in prima istanza, per le vie brevi, di far subentrare una terza signora nella concessione, al posto loro, con loro non parente né affine
– considerato che il nostro regolamento comunale l’art. 74 ai commi 11 e 12 prevede la possibilità di subentro solo per le cappelle libere da salme, resti mortali etc – infatti tali commi testualmente recitano:
- È consentito il subentro nella concessione. La richiesta di subentro deve essere presentata all’apposito Ufficio comunale dal subentrante e sottoscritta per accettazione dal cedente. La firma del cedente deve essere autenticata. Spetta al cedente il solo rimborso, da parte del cessionario, della quota di concessione, rivalutata secondo gli indici ISTAT relativa al periodo intercorrente tra il subentro e la scadenza della concessione stessa;
- Il subentro nella concessione è consentito solo per i loculi e per sepolture private (cappelle gentilizie) liberi da salme, resti mortali e/o ceneri.
- dato atto che nella cappella ci sono salme tumulate e che le sorelle non le vogliono/possono traslare in altra sepoltura,
per tutto quanto sopra è stato loro comunicato in interlocutorie che il subentro poteva attuarsi solo con sepolture libere secondo il comma 12 dell’art. 74 del vigente regolamento comunale.
- Successivamente le sorelle hanno chiesto che la concessione venga cointestata con la terza persona indicata, con loro non parente né affine, adducendo a fondamento dell’istanza :
- una amicizia storica tra le due famiglie,
- il fatto che, essendo loro residenti in altro Comune, hanno difficoltà a tornare in loco e contrariamente tale signora, ivi residente, si occuperebbe della manutenzione della cappella in loro assenza evitando che la stessa possa cadere in stato di abbandono.
Si fa presente che l’art. 76 comma 1 del vigente regolamento comunale, che regolamenta la decadenza della concessione, recita:
- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: (alla lettera)
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 74, comma 11, del presente Regolamento;
(alla lettera)
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
Il nostro regolamento comunale stabilisce all’art. 74 comma 8 “…omissis più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia al diritto di sepoltura in favore dei concessionari residuali.” Dunque, una volta cointestata la cappella con questa terza persona la stessa in forza del citato art. 74 comma 8 potrebbe divenire unica titolare del diritto di sepoltura.
Si da atto altresì che sia nella concessione originaria intestata al defunto genitore che nella voltura in favore delle figlie è espressamente riportato che le parti si obbligano per sé e per i loro eredi per l’uso del bene concesso (suolo su cui è edificata la cappella)
Posto tutto quanto sopra si chiede di sapere se:
1) la richiesta di cointestazione tra estranei nei casi di sepolture già parzialmente occupate trova un fondamento di legge per poter essere accolta;
2) l’istanza delle due sorelle di cointestazione con una terza signora estranea alla loro famiglia, del contratto di concessione di suolo su cui è stata edificata la cappella dal loro genitore, può essere accolta sulla motivazione dell’esistenza di un legame di amicizia tra le famiglie e per il fine di evitare il futuro possibile stato di abbandono della cappella, stante che tale stato costituirebbe motivo di decadenza della concessione?
3) la richiesta avanzata di cointestazione non si pone in contrasto col diritto di sepoltura iure sanguinis di eventuali collaterali e affini del concessionario originario secondo quanto previsto nel Codice Civile, considerando che la specificità dell’uso della tomba le fonda il concessionario per la propria famiglia diretta?
4) Le particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, di cui all’art. 93 comma 2 del P.R. 10.09.1990 n. 285, possono costituire oltre che motivo di sepoltura anche motivo di cointestazione del contratto di concessione?
Comune di Magliano de’ Marsi (AQ)
1) NO, ed è già particolare che invece di retrocedere la concessione al comune che poi in genere riaffida il sepolcro vuoto con gara, si usi questo escamotage in modo da risparmiare una procedura più macchinosa e l’onere di liberare i posti salma, ma questa è la ratio dell’articolo.
2) NO, finchè le signore sono vive provvedano a trovare un amministratore del condominio tomba di famiglia o un benemerito secondo quanto previsto nella Sintesi, che provveda alla manutenzione, e nominino un erede che alla loro morte, se non hanno figli, subentri nella concessione e quindi possa tumulare i suoi familiari nei posti rimasti liberi e curi la tomba
3) Il testo della concessione è un contratto firmato dalle parti e non può essere variato se non per consenso unanime degli interessati, in primis il Comune.
Se nella concessione è scritto che hanno diritto di essere sepolti il fondatore (che viene nominato nel testo) e i suoi familiari ed eventualmente dei benemeriti nominati dal fondatore, questa clausola rimane sempre, per cui non possono esservi sepolti estranei, chiunque sia subentrato nel contratto (voltura). Uno può anche ereditare la tomba, ma non è detto che vi si possa far seppellire; succede nel caso di famiglia estinta, quando non si possono liberare i posti salma dai resti perché manca il consenso degli aventi titolo (familiari estinti) nel caso non vi siano più posti liberi.
L’art. 92 c4 del DPR 285/90 recita: “Non puo’ essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione” e c’è sempre il sospetto che operazioni di cointestazione possano nascondere in realtà vendite.
4) NO, sempre per i sospetti di cui al punto 3). C’è un orientamento interpretativo che addirittura i benemeriti siano solo quelli designati come tali dal solo fondatore finché è in vita, ma in ogni caso il benemerito ha il diritto di essere sepolto lui solo nel sepolcro in posto salma dedicato, ed è stranamente l’unico ad avere questo diritto, visto che si viene sepolti per premorienza. Ma lui solo, non i suoi familiari. In ogni caso nulla ha a che fare con la cointestazione.
In sintesi: se il problema è trovare qualcuno che si occupi della manutenzione, con una interpretazione estensiva del concetto di benemerito, l’unica cosa che possono fare oltre a quanto previsto al punto 2), è nominare la signora come benemerito/amministratore, riservarle un posto salma nella tomba in cambio del suo dovere di gestione/manutenzione, con atto che va consegnato anche al Comune. Il quale, in caso di inadempienze può rivalersi comunque sui concessionari. Per la manutenzione della tomba dopo la loro morte, se non hanno discendenti, possono nominare un erede, con le condizioni del punto 2). Se non desiderano accollarsi le spese di gestione possono rinunciare alla tomba, o dichiararla abbandonata e si provvederà allo svuotamento e successiva riconcessione. Si tenga presente che se si vogliono conservare i resti dei defunti, si possono far cremare e o mettere in un cinerario in cimitero o farsi assegnare le ceneri in custodia.
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