Premesso che due sorelle residenti fuori Comune, subentrate nella concessione originaria di suolo cimiteriale intestata al loro defunto genitore, su cui egli edificò la cappella gentilizia di famiglia, hanno chiesto:

  • in prima istanza, per le vie brevi, di far subentrare una terza signora nella concessione, al posto loro, con loro non parente né affine

– considerato che il nostro regolamento comunale l’art.  74 ai commi 11  e  12  prevede la possibilità di subentro  solo per le cappelle libere da salme, resti mortali etc –  infatti tali commi testualmente recitano:

  1. È consentito il subentro nella concessione. La richiesta di subentro deve essere presentata all’apposito Ufficio comunale dal subentrante e sottoscritta per accettazione dal cedente. La firma del cedente deve essere autenticata. Spetta al cedente il solo rimborso, da parte del cessionario, della quota di concessione, rivalutata secondo gli indici ISTAT relativa al periodo intercorrente tra il subentro e la scadenza della concessione stessa;
  2. Il subentro nella concessione è consentito solo per i loculi e per sepolture private (cappelle gentilizie) liberi da salme, resti mortali e/o ceneri.
  • dato atto che nella cappella ci sono salme tumulate e che le sorelle non le vogliono/possono   traslare in altra sepoltura,

per tutto quanto sopra è stato loro comunicato in  interlocutorie che il subentro poteva attuarsi solo con sepolture libere secondo il comma 12  dell’art. 74 del vigente regolamento comunale.

  • Successivamente le sorelle hanno chiesto che la concessione venga cointestata con la terza persona indicata, con loro non parente né affine, adducendo a fondamento dell’istanza :
  • una amicizia storica tra le due famiglie,
  • il fatto che, essendo loro residenti in altro Comune, hanno difficoltà a tornare in loco  e contrariamente tale signora, ivi residente, si occuperebbe della manutenzione della cappella in loro assenza evitando che la stessa possa cadere in stato di abbandono.

 

Si fa presente che l’art. 76 comma 1 del vigente regolamento comunale, che regolamenta la decadenza della concessione, recita:

  1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: (alla lettera)
  1. b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 74, comma 11, del presente Regolamento;

(alla lettera)

  1. d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

Il nostro regolamento comunale stabilisce all’art. 74 comma 8 “…omissis più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia al diritto di sepoltura in favore dei concessionari residuali.” Dunque, una volta cointestata la cappella con questa terza persona la stessa in forza del citato art. 74 comma 8 potrebbe divenire unica titolare del diritto di sepoltura.

Si da atto altresì che sia nella concessione originaria intestata al defunto genitore che nella voltura in favore delle figlie è espressamente riportato che  le parti si obbligano per sé e per i loro eredi  per l’uso del bene concesso (suolo su cui è edificata la cappella)

Posto tutto quanto sopra si chiede di sapere se:

1) la richiesta di cointestazione tra estranei nei casi di sepolture già parzialmente occupate trova un fondamento di legge per poter essere accolta;

2) l’istanza delle due sorelle di cointestazione con una terza signora estranea alla loro famiglia, del contratto di concessione di suolo su cui è stata edificata la cappella dal loro genitore, può essere accolta sulla motivazione dell’esistenza di un legame di amicizia tra le famiglie e per il fine di evitare il futuro possibile stato di abbandono della cappella, stante che tale stato costituirebbe motivo di decadenza della concessione?

3) la richiesta avanzata di cointestazione non  si pone  in contrasto col diritto di sepoltura iure sanguinis di eventuali collaterali e affini del concessionario originario secondo quanto previsto nel  Codice Civile, considerando che la specificità dell’uso della tomba le fonda il concessionario per la propria famiglia diretta?

4) Le particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, di cui all’art. 93 comma 2 del P.R. 10.09.1990 n. 285, possono costituire  oltre che motivo di sepoltura anche motivo di cointestazione del contratto di concessione?

Comune di Magliano de’ Marsi (AQ)